L’emanazione del D.Lgs. 231/2001 inerente la responsabilità amministrativa degli enti, siano essi pubblici che privati, rappresenta una grande novità per l’ordinamento giuridico del diritto d’impresa.
Il decreto pone, infatti, a carico dell’impresa una responsabilità diretta in dipendenza di determinati reati commessi dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti o terzi mandatari qualora realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa.
Il decreto sovverte, dunque, il principio “societas delinquere non potest” attribuendo al giudice penale la competenza a giudicare, in parallelo, la responsabilità dei soggetti cui è ascritta la commissione del reato e la responsabilità dell’impresa nell’interesse o a vantaggio della quale il reato sarebbe stato commesso.
La norma ha, peraltro, previsto espressamente che l’ente possa andare esente da responsabilità, ovvero possa vedere attenuata la propria responsabilità, qualora si sia dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo interno atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto.
In dipendenza della commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. il giudice penale, all’esito di specifico processo, potrà applicare le sanzioni nei confronti dell’impresa. Sono previste sanzioni pecuniarie, misure interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni pecuniarie, in particolare, si applicano in relazione a tutti gli illeciti dipendenti dai reati previsti nel decreto e possono raggiungere importi particolarmente elevati.
L’adozione, da parte dell’impresa, di un modello di organizzazione e di gestione atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per l’impresa, per i soci e per gli amministratori. Qualora infatti le sanzioni venissero applicate all’impresa, la mancata adozione di un modello organizzativo potrebbe costituire per i soci motivo di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
I reati presupposto
Numerose, ed in continua estensione, sono le fattispecie di reato rilevanti ai fini della possibile responsabilità amministrativa dell’ente:
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
- Delitti contro la fede pubblica
- Delitti contro l’industria ed il commercio
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale
- Abusi di mercato
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Reati ambientali
- Reati transnazionali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati di razzismo e xenofobia
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Reati tributari
- Reati di contrabbando
- Delitti contro il patrimonio culturale
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici